Art. 24.

      1. All'articolo 302 del codice della assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni»;

          b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, con il limite massimo previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni»; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «sempre con i limiti massimi di cui al citato articolo 22, comma 2, della legge n. 152 del 1997».